Le Sezioni Unite, con sentenza n.19596 del 18 settembre 2020, hanno risolto la contrastata vicenda dell`attivazione del procedimento di mediazione in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, ribaltando completamente la sentenza della Cassazione n. 24629/2015, enunciando il seguente principio di diritto: "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell`art. 5, comma 1-bis, del d.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l`onere di promuovere la procedura di mediazione č a carico della parte opposta, ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilitā di cui al citato comma 1-bis conseguirā la revoca del decreto ingiuntivo".