10-04-2021
Legge|1 aprile 2021| n. 46 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l`assegno unico e universale.
Articolo 1 - Testo in vigore dal 21 aprile 2021
1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l`occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell`economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l`assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell`ambito delle risorse disponibili ai sensi dell`articolo 3. A tale fine, i criteri per l`assegnazione del beneficio indicati all`articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse. 2. Oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all`articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) l`accesso all`assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge; b) l`ammontare dell`assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l`indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell`età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; c) ai fini dell`accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall`assegno di cui al comma 1, il computo di quest`ultimo può essere differenziato nell`ambito dell`ISEE fino al suo eventuale azzeramento; d) l`assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all`articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell`ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all`articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019; e) l`assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all`inclusione o all`avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell`accesso all`assegno e per il calcolo di esso; f) l`assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l`assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l`assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori; g) l`assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d`imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; h) l`assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali; i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l`attuazione e verificare l`impatto dell`assegno di cui al comma 1. Dall`istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Al momento della registrazione della nascita, l`ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell`articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell`ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.